EBINTUR: DOMANDE e RISPOSTE
Partiamo dalla circolare del Ministero del Lavoro, la n° 43/2010 che considera l’adesione, all’ente di riferimento contrattuale, non automatica e né obbligatoria, e considera, invece, obbligatorio che il datore di lavoro, nei confronti del lavoratore, fornisca “…una determinata prestazione…che rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, e l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva (diritto retributivo a contenuto equivalente) — alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa — nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva”.
In conclusione, se non si aderisce ad un ente bilaterale, va riconosciuto in busta paga un emolumento aggiuntivo mensile non assorbibile (nelle percentuali o importi definiti dal CCNL applicato di cui l’Ente è riferimento e calcolate sulla paga base e contingenza) che incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR e nel caso in cui un lavoratore abbia bisogno o richiede una prestazione di cui ha diritto in base al CCNL applicato, il datore di lavoro gliela deve riconoscere, pagandogliela o prevedendo un sistema alternativo di erogazione di servizi e prestazioni. In altre parole, l’impresa non aderente all’Ente Bilaterale, oltre al pagamento dell’emolumento aggiuntivo mensile, risponde direttamente dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dallo stesso. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all’impresa le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale a cui avrebbero diritto e l’impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo dell’Ente Bilaterale.
Parlando di obbligatorietà o meno dell’adesione all’ente bilaterale, va, comunque, evidenziata la nota del Ministero del Lavoro n° 80/2010 che, testualmente, chiarisce, che “nessuna norma può imporre l’adesione a un organismo di derivazione sindacale, perché violerebbe la libertà costituzionale di non aderire a nessuna associazione sindacale”.
L’azienda è libera di scegliere l’Ente Bilaterale anche se, come detto, non è obbligatoria l’adesione, e il conseguente versamento all’Ente Bilaterale specifico del contratto applicato a condizione che il datore di lavoro eroghi la maggiorazione mensile non assorbibile ove previsto dal CCNL. Diverso, invece, è il caso se l’azienda è associata ad una delle organizzazioni che hanno stipulato il CCNL, nel qual caso si deve applicare il contratto integralmente.
Coerentemente con le forme di tutela per i lavoratori, previste nel CCNL nella parte economico-normativa, il datore può scegliere tra: riconoscere al dipendente retribuzioni o prestazioni equivalenti (anche attraverso altro ente). Tutto questo “in coerenza con i principi e le disposizioni della Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole di diritto comunitario alla concorrenza”.
L’azienda che vuole cambiare Ente Bilaterale deve svincolarsi dal patto associativo, mandando formale disdetta all’associazione di categoria a cui aderiva. Se un’azienda non aderisce a nessuna associazione che ha sottoscritto il CCNL è libera di scegliere l’ente bilaterale che ritiene migliore in termini di prestazioni e servizi, verificando che l’ente scelto non sia carente da quello individuato nel contratto.
Tutte tesi confermate, non solo dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass. 10 maggio 2001, n. 6530), ma anche dalla giurisprudenza di merito che è intervenuta sul tema successivamente (cfr., tra le tante, Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, 12 novembre 2014; Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, 15 gennaio 2013, ecc.): diritto incomprimibile del lavoratore, che il datore non può esimersi dal garantire, è di vedersi riconoscere le prestazioni previste dalla bilateralità o un “versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche dell’erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità”.
In risposta ad ulteriori quesiti in merito all’accesso ai “benefici contributivi” cioè nell’applicazione del CCNL per la fruizione delle agevolazioni (così come previsto dall’art. 10 della L. 30/2003) citiamo parte della circolare INPS n. 51/2008 che al punto “4) Obbligo di applicazione del contratto collettivo”, recita: “Al riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi”.
Viene chiarito, per l’appunto, che l’accesso ai benefici normativi e contributivi è subordinato all’applicazione della sola parte economica e normativa e non a quella obbligatoria giacché ciò risulterebbe in contrasto con i principi di libertà sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza, così come confermato anche dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4/2004.
Nel rispetto di quanto sopra affermato e se nella bilateralità vengono previsti, benefici aggiuntivi di carattere economico / assistenziale a favore del lavoratore, il datore di lavoro ha quattro strade:
- Corrispondere al lavoratore un EDR ulteriore della retribuzione, equivalente ai benefici spettanti, ovviamente se il CCNL applicato lo preveda;
- Corrispondere direttamente al lavoratore delle prestazioni equivalenti a quelli spettanti in termini di prestazioni e servizi;
- Aderire e versare i contributi all’Ente Bilaterale previsto dal CCNL applicato, di cui vi è d’obbligo il vincolo statutario associativo se l’impresa è aderente all’associazione di categoria firmataria del contratto di lavoro applicato;
Aderire ad altro Ente Bilaterale, sostenendo la relativa contribuzione, verificando che le prestazioni erogate da altro Ente Bilaterale siano equivalenti o superiori alle prestazioni previste dagli enti individuati nei CCNL applicati
Se un’impresa decide di aderire al sistema della bilateralità di EBINTUR, pur applicando per i propri dipendenti un CCNL che individua un Ente Bilaterale differente, la stessa potrà versare all’EBINTUR sia il contributo previsto dal CCNL applicato che quanto previsto dall’EBINTUR.
Aderire al nostro Ente bilaterale, significa adempiere all’obbligo del datore di lavoro nei confronti del diritto contrattuale maturato da ogni lavoratore di natura retributiva, usufruendo dei servizi e delle prestazioni gratuite e finanziate da EBINTUR.
A titolo esemplificativo all’impresa potranno presentarsi le diverse opzioni di seguito riportate nei vari campi di azioni della bilateralità:
- Nell’ambito dei servizi offerti dagli enti bilaterali ex D.lgs. 276/2003 qualora un’azienda applicasse un CCNL individuante ad esempio un altro Ente Bilaterale, può optare per l’adesione all’EBINTUR, garantendo quest’ultimo equivalenti prestazioni;
- Nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa qualora un’azienda applicasse un CCNL individuante un altro Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa può scegliere e aderire a PREVILAVORO ITALIAgarantendo equivalenti prestazioni sanitaria integrative ai lavoratori iscritti ed in regola con i contributi;
- Nell’ambito della sicurezza sul lavoro e degli organismi paritetici D.lgs. 81/2008 qualora l’azienda applicasse un CCNL individuante un altro Organismo Paritetico può aderire a FORMASICUROgarantendo quest’ultimo equivalenti prestazioni;
- Nell’ambito della prestazione ascrivibile alla formazione continua qualora un’azienda applicasse un CCNL individuante un altro Fondo Interprofessionale può optare di aderire al fondo FONDITALIA garantendo quest’ultimo equivalenti prestazioni.