L’adesione all’Ente Bilaterale è implicita con l’applicazione delle normative dettate dal C.C.N.L. che adesso fanno riferimento e si perfeziona con l’invio tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo ebintur@pec.it, da parte dell’azienda, o il suo consulente da questa delegato, della Scheda di Adesione.

L’adesione all’EBINTUR è un obbligo contrattuale per tutte le imprese che applicano il CCNL. Il mancato versamento determina il non rispetto di un articolo del CCNL che può pregiudicare la regolarità del rapporto con i propri dipendenti.

La contribuzione dovuta all’EBINTUR è stabilita nella misura prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che ad esso fanno riferimento.

La quota a carico del datore di lavoro non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini contributivi e retributivi in capo al lavoratore; è pertanto assoggettata unicamente al contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9 bis, comma 2, della Legge n. 166/1991.

La quota a carico del lavoratore deve, invece, essere detratta dalla retribuzione netta del medesimo dopo aver effettuato le normali trattenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore. È trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.

Il contributo EBINTUR a carico dipendente non è deducibile a fini fiscali dalla ditta, mentre il contributo EBINTUR a carico ditta rappresenta una voce di costo del lavoro integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad IRPEF/IRES (art. 95, comma 1 e art. 51, lett. a) del TUIR).

CONTRIBUTO EBINTUR e ADESIONE VOLONTARIA

La contribuzione all’EBINTUR prevista dal CCNL Agenzie di Animazione, Spettacolo Turistico, Contatto, Miniclub, Babysitting Ludoteche e Sport, da versarsi a cura dei datori di lavoro, è quantificata nelle seguenti misure calcolate su paga base e contingenza

  • 0,40% a carico dell’azienda;
  • 0,10% a carico del lavoratore;

La contribuzione all’EBINTUR prevista dal CCNL Turismo, Pubblici Esercizi e Ristorazione, da versarsi a cura dei datori di lavoro, è quantificata nelle seguenti misure calcolate su paga base e contingenza

  • 0,60% a carico dell’azienda;
  • 0,20% a carico del lavoratore;

Al fine di estendere l’operatività e la platea dei beneficiari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità EBINTUR è data la possibilità anche a imprenditori, amministratori, professionisti, lavoratori autonomi, etc. che non applicano un C.C.N.L. che lo prevedono, di beneficiare di quei servizi, offerti dagli organismi bilaterali, di norma riservati solo ai lavoratori subordinati con un versamento annuale pari a € 120,00 per ciascun dipendente, corrispondente ad € 10,00 mensili per ciascun dipendente (di cui l’80% a carico dell’azienda ed il 20% a carico del dipendente). A tal fine è possibile compilare la Scheda di Adesione Volontariae inviarla tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo ebintur@pec.it.

 

COME VERSARE

  • COMPILAZIONE F24

I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento dell’EBINTUR, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “FOSI” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “Causale Contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “Importi a Debito Versati”, indicando:

  • nel campo “Codice Sede”: indicare il codice della sede Inps competente;
  • nel campo “Causale Contributo”: indicare “FOSI;
  • nel campo “Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda”: indicare la matricola
  • INPS dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”: indicare il mese e l’anno di competenza del contributo nel formato MM/AAAA;
  • La colonna “a mm/aaaa”: non deve essere valorizzata
Scarica FAC-SIMILE COMPILAZIONE F24

In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell’interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.

L’impresa, aderendo al sistema bilaterale e contribuendo nei termini di cui si è detto, assolve ogni obbligo in materia nei confronti dei propri lavoratori.

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato mensilmente alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all’Inps come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso UNIEMENS nel seguente modo:
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “FOSI” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel modello F24 con il corrispondente codice.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

Tramite il flusso UNIEMENS l’Ente attribuisce al lavoratore il versamento garantendone il diritto alle prestazioni erogate da EBINTUR. Nel caso di mancata coerenza tra i dati inseriti in F24 e in UNIEMENS, tale diritto non sarà più garantito.

Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione nella digitazione delle Causali di Versamento, in particolar modo quella relativa al flusso UNIEMENS (ex DM10), necessaria per il corretto versamento dei contributi obbligatori (IVS e INPS).

 

  • PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Il versamento del contributo per il finanziamento dell’EBINTUR potrà avvenire anche tramite bonifico bancario su IBAN IT 03 B 03032 03201 0100 0027 1531 specificando nella causale: Codice Fiscale Azienda, Nominativo Azienda, Mese e Anno di Competenza.

Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario è fondamentale compilare ed inviare all’indirizzo e-mail info@ebintur.it, il file excel contenente i Modello dati aziende e dipendenticontenente i nominativi dei dipendenti da mettere in copertura per ciascuna mensilità (sostituibile con un tabulato estratto dal software paghe utilizzato per l’elaborazione dei cedolini paga contenente le informazioni e i dati di cui al file excel) con i nominativi dei dipendenti da mettere in copertura per ciascuna mensilità cui si riferisce il versamento

OBBLIGATORIETÀ DELLA BILATERALITÀ

Le Parti costituenti l’EBINTUR riconoscono alla bilateralità una funzione strategica per garantire ai lavoratori e alle imprese sedi appropriate di condivisione e compartecipazione alle scelte relative ai servizi di comune interesse.

In particolare le Parti intendono sviluppare una bilateralità fondata sui principi di partecipazione, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Ai sensi dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali laddove sottoscritti.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.

Pertanto le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno, inoltre, corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo quantificato dal CCNL che all’Ente Bilaterale fa riferimento (Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 del MLPS).

Tale contributo, indispensabile per garantire i servizi della bilateralità erogati dall’Ente Bilaterale EBINTUR in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta una forma di salario differito per le cooperative, i consorzi e le società consortili che, pertanto, assorbe, in quota parte, gli importi relativi al trattamento economico di cui alla tabella retributiva.

Il datore di lavoro che non versi né il contributo alla bilateralità, né la quota dell’elemento economico aggiuntivo in busta paga e né eroga prestazioni equivalenti al lavoratore, risulta inadempiente, trovandosi in una situazione di omissione della contribuzione integrativa in questione.

Documenti Utili

Scheda di Adesione
Scheda Adesione Volontaria
Modello Dati Azienda e Dipendenti